
Modelli di Protezione del patrimonio: brevi note sull’istituto del Trust.
Il Trust, nel nostro ordinamento, trova cittadinanza giuridica in forza della legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
Possiamo definire Il Trust come l’obbligazione, incombente su una persona fisica o giuridica, denominato Trustee, di destinare uno o più beni giuridici che, pur facendo parte del suo patrimonio, sono in esso segregati per il perseguimento della finalità per le quali il Trust è stato istituito.
Il Trust trova la propria disciplina fiscale in numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate .
I soggetti che ruotano attorno al Trust sono: il disponente, il beneficiario, il guardiano e il trustee.
Le prime tre figure sono di facile individuazione, la figura centrale e sempre inevitabile in un Trust è Il trustee, il gestore amministratore dei beni conferiti in Trust.
Il trustee non deve trovarsi in conflitto di interesse e non deve trarre vantaggi personali diretti o indiretti.
Le obbligazioni in capo al trustee sono di natura fiduciaria e dirette verso i beneficiari (o lo scopo) del Trust: deve proteggere i beni affidatigli, deve attivarsi affinché non si confondano i propri beni con quello del trust o di altri Trust, deve sempre far risultare la propria qualità di trustee di un Trust, deve agire in specifiche situazioni solo dopo essersi consultato col guardiano (e, se previsto, col consenso di quest’ultimo) ed ,infine, deve tenere un accurato rendiconto per ciascun Trust amministrato.
Il trustee è il solo titolare del fondo in Trust di cui ha un pieno ed esclusivo diritto di proprietà , proprietà che trova quale unico limite gli aspetti funzionali allo scopo del Trust, gli unici limiti sono pertanto quelli stabiliti nell’atto istitutivo e dalle finalità del trust stesso. Egli inoltre è obbligato sempre e solo verso i beneficiari intesi come categoria , mai uti singuli.
Le principali caratteristiche di un Trust sono:
1) l’effetto segregativo, effetto naturale e imprescindibile di qualsiasi Trust ;
2) la fiducia-affidamento in un soggetto il Trustee;
3) lo scopo per cui il Trust è stato istituito.
Vi sono varie tipologie di Trust, quelli riconosciuti validi dal nostro ordinamento e più utilizzati sono:
– il Trust di scopo o senza beneficiari: quando non attribuiscono a particolari soggetti o categorie di soggetti il diritto di pretendere dal trustee attribuzioni di vantaggi , né durante la vigenza del trust né al suo termine.
– Il Trust fisso : quando attribuisce ai beneficiari specificamente individuati diritti predeterminati e non modificabili sul reddito del Trust.
– ll Trust discrezionale: quando spetta al trustee di determinare e attribuire benefici e/o a qualcuno.
– il Trust protettivo: quando il beneficiario del reddito è impedito di disporre dei propri interessi e ai suoi creditori di compiere atti di esecuzione su di essi.
Un Trust non può essere oggetto di una domanda di risoluzione per inadempimento: se il trustee è inadempiente si revoca, ma il Trust rimane .
Il termine di un Trust può essere individuato nell’atto istitutivo (non sono ammessi trust perpetui) oppure collegandolo al verificarsi di un determinato evento.
Il Trust può cessare non solo per cause specificamente individuare nell’atto costitutivo, ma anche per il raggiungimento dello scopo (o per l’impossibilità dello stesso) per la perdita del patrimonio, per dichiarazione unanime dei beneficiari, per rinuncia del Trustee in mancanza di specifiche previsioni sulla sua sostituzione.
In questi casi si provvederà alla liquidazione del patrimonio residuo in favore dei beneficiari secondo le modalità previste nell’atto istitutivo.
Avv. Alessandro Lenti