Newsletter Luglio 2018
Uno “scudo” per le imprese: l’adozione del Modello di organizzazione e gestione e il sistema di compliance al D.Lgs 231/2001
Da oltre sedici anni è in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno del 2001 n. 231 (“Decreto 231”) recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con il quale il Legislatore ha inteso, da un lato, indurre le imprese (c.d. “Enti”) a comportamenti imprenditoriali orientati al rispetto delle leggi, dell’etica e della corretta concorrenza e, dall’altro, difendere e proteggere gli stessi Enti dalle conseguenze negative derivanti da operazioni e comportamenti posti al di fuori del perimetro legislativo.
Il Decreto 231 istituisce, infatti, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati siano stati compiuti. In pratica l’Ente risponde “personalmente” tramite il proprio patrimonio, coinvolgendo quindi gli interessi economici dei soci, per la commissione di determinati reati individuati dal Decreto 231, commessi da soggetti inseriti nell’organico aziendale qualora da tali reati derivi o possa derivare un interesse o un vantaggio all’impresa stessa.
Le sanzioni applicabili all’Ente previste dalla normativa sono di tipo pecuniario e interdittivo: le sanzioni pecuniarie sono sempre comminate mentre le sanzioni interdittive trovano applicazione solo in presenza di determinate condizioni (esigenze cautelari).
Cosa può fare quindi ’imprenditore per evitare l’applicazione delle sanzioni e proteggere l’Ente? Il Decreto 231 indica la c.d. “condizione esimente” della responsabilità, stabilendo che l’Ente non risponde del reato commesso se prova che:
• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi nonché un Codice Etico;
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
• la società ha predisposto e adottato un Regolamento Sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle norme e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
• le persone hanno comunque commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione o i principi etici;
• vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di supervisione.
Alla luce di quanto esposto è chiaro che l’adozione, da parte dell’imprenditore, di specifiche scelte organizzative come quelle sopra richiamate, può salvare la società dalle conseguenze negative derivante dai reati commessi all’interno della propria organizzazione aziendale.
Evidenziamo, inoltre, che sebbene la normativa vigente non ritenga obbligatorio l’adozione di un sistema di gestione conforme alla normativa 231, il susseguirsi delle sentenze di diversi Tribunali e della Corte di Cassazione in materia 231, dal famoso caso Impregilo a quello di Thyssenkrupp hanno ormai chiarito che l’adozione di un Modello di organizzazione concreto ed adeguato può, se non scongiurare il riconoscimento della responsabilità, almeno ridurne drasticamente le conseguenze in tema di applicazione delle sanzioni.